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Home Tecnologie&Incentivi Eolico Incentivi per l'Eolico

INCENTIVI ECONOMICI PER GLI IMPIANTI EOLICI

Scambio sul posto
Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kWp, e quindi anche il micro eolico, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, cioè la possibilità di cedere alla rete elettrica locale la produzione da fonte rinnovabile e di prelevare dalla stessa rete i quantitativi di elettricità nelle ore e nei giorni in cui gli impianti rinnovabili non sono in grado di produrre; tutto ciò pagando solo la differenza, su base annua, tra i consumi totali del cliente e la produzione del suo impianto. 
Dal 1° gennaio 2009, il servizio di "scambio sul posto" è gestito non più dai diversi distributori ma dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.
Il nuovo sistema è stato introdotto dall’Autorità per l’energia (con il Testo integrato dello ‘scambio sul posto’ TISP - delibera n. 74/08) con l’obiettivo di garantire una maggiore semplicità contrattuale, più trasparenza ed efficacia di gestione e la corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e consumata; le nuove regole si applicano agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW e quelli da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW.
E’ inoltre previsto un ulteriore beneficio: il valore dell’energia prodotta da piccoli impianti da fonti rinnovabili potrà essere utilizzato come eventuale "credito" negli anni successivi senza più il limite di tempo di tre anni, come previsto in precedenza.

Tariffa fissa omnicomprensiva
L'energia elettrica prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale non superiore a 1 MW e immessa nel sistema elettrico ha diritto, in alternativa, ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa di 30 Eurocent/kWh, per un periodo di quindici anni. 
La tariffa fissa onnicomprensiva, che comprenderà sia le componenti remunerative di mercato che quelle di incentivazione vere e proprie, sarà infatti garantita da un unico soggetto nazionale, il GSE (il Gestore dei Servizi Elettrici), e non più dai diversi distributori territoriali, in maniera frammentata. I produttori, potranno concludere con il GSE una convenzione di ritiro dell’energia elettrica immessa secondo procedure uniche per tutto il sistema elettrico nazionale, basate su specifiche tecniche verificate dall’Autorità. La tariffa fissa onnicomprensiva non si applica al fotovoltaico che usufruisce già da tempo di altri sistemi di incentivazione.
Delibera ARG/elt 1/09

• I Certificati Verdi per impianti di taglia superiore ai 200 kW
A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo Il, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per impianti a produzione incentivata di cui al comma 143, calcolando la produzione netta di energia elettrica da fonte idraulica moltiplicata per il coefficiente pari a 1,00.
o A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo II, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall' Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.
Il valore di riferimento del coefficiente (1,00), potrà essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
o A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell' obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell' Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell' anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

In alternativa ai CV c'è la possibilità di ottenimento dei certificati RECS, del valore ciascuno di 1 MWh di energia prodotta.